Prosegue il Corso di Formazione sulle Misure di Prevenzione Patrimoniali e Amministrazione Giudiziaria, organizzato dalla Commissione di Giustizia Penale dell’Ordine degli Avvocati di Milano, avviato lo scorso 27 ottobre e strutturato in sei incontri in presenza presso la Sala Eligio Gualdoni del Palazzo di Giustizia.
L’obiettivo del ciclo formativo è promuovere un dialogo tecnico e operativo tra magistratura, avvocatura, amministratori giudiziari e operatori del settore, volto a sviluppare modelli sempre più efficaci di prevenzione e recupero dell’impresa alla legalità, favorendo una visione evolutiva e concreta del sistema antimafia.
La sessione, dal titolo “Prevenzione amministrativa e giurisdizionale antimafia: il recupero dell’impresa alla legalità”, sarà moderata dall’Avv. Marcella Vulcano, componente della Commissione, coordinatrice scientifica e relatrice del Corso.
Nel corso dell’incontro sarà tratteggiato un quadro sistematico dell’evoluzione delle interdittive antimafia nel sistema della prevenzione amministrativa, evidenziandone lo sviluppo, l’impatto sulle imprese e le principali criticità applicative oggi maggiormente avvertite nella prassi amministrativa e giurisprudenziale.
Sarà inoltre affrontato il passaggio dal tradizionale modello interdittivo a un approccio maggiormente dialogante con l’impresa, a seguito dell’introduzione della prevenzione collaborativa con il DL 152/2021.
In tale ambito si esaminerà la questione oggi in ordine al mancato raccordo tra l’esito positivo del controllo giudiziario e l’aggiornamento dell’informativa antimafia pendente presso il Prefetto, con richiamo all’ordinanza di del TAR Reggio Calabria che ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale e alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 17 luglio 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., rispettivamente, per l’irragionevolezza della disciplina e per la sproporzionata compressione dell’iniziativa economica privata, nella parte in cui – disponendo la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia in conseguenza dell’ammissione alla misura di prevenzione del controllo giudiziario – non prevede che tale sospensione si protragga, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del prefetto (art. 91, comma 5, cod. antimafia).
Infine, sarà trattata la disciplina del controllo giudiziario delle aziende, con particolare riguardo all’esperienza applicativa maturata presso la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano.
In tale prospettiva si affronterà il contrasto giurisprudenziale oggi pendente innanzi alle Sezioni Unite sui presupposti del controllo giudiziario volontario: da un lato l’orientamento che ne circoscrive l’applicazione a casi di infiltrazione occasionale con prognosi di bonificabilità; dall’altro l’approccio che consente un’applicazione analoga a quella richiesta dalla parte pubblica, valorizzando una verifica autonoma dell’ipotesi di infiltrazione.
A parere di chi scrive, uno dei due contrastanti indirizzi esegetici invalsi nella prassi ha avallato una soluzione ermeneutica manifestamente discriminatoria nei confronti delle imprese che, alla luce dei più rigorosi parametri di accertamento adottati dal giudice ordinario, non risultavano affatto infiltrate da organizzazioni mafiose, negando loro l’accesso al controllo volontario e riconoscendolo, invece, paradossalmente proprio a quelle effettivamente esposte — sia pure in forma episodica — a condizionamenti criminali di matrice mafiosa. Tale impostazione restituisce la misura della posta in gioco: non solo l’interpretazione di una norma, ma la capacità dell’ordinamento di garantire coerenza, ragionevolezza e tutela effettiva della libertà d’impresa conforme ai principi costituzionali.
A questo punto non resta che attendere un necessario chiarimento sistematico — forse già a partire dalla attesissima decisione delle Sezioni Unite sui presupposti del controllo giudiziario volontario — che potrà offrire un indirizzo unitario e coerente, capace di restituire certezza applicativa e parità di trattamento alle imprese coinvolte.


