- Milano
- 17/07/2026
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NE BIS IN IDEM E SANZIONI TRIBUTARIE: LA PROCURA GENERALE DI MILANO AMMETTE L’AZZERAMENTO DELLA SANZIONE 231
Con un articolato provvedimento reso in sede di controllo sul decreto di archiviazione emesso ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 231/2001, la Procura generale presso la Corte d’Appello di Milano ha affrontato uno dei temi più controversi del diritto punitivo contemporaneo: la possibilità di ridurre integralmente a zero la sanzione amministrativa da reato quando la sanzione tributaria, già irrogata e divenuta definitiva per i medesimi fatti, risulti già pienamente afflittiva.
Il provvedimento, sottoscritto dal Sostituto Procuratore Generale dott. Angelo Renna e datato Milano, 30 giugno 2026, muove dalla nozione di matière pénale elaborata dalla Corte Edu a partire dal leading case Engel e sviluppata dalla giurisprudenza sul ne bis in idem (tra le altre, Grande Stevens, A e B c. Norvegia, Menci, Garlsson Real Estate), nonché dal principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria complessiva più volte richiamato dalla Corte costituzionale.
Punto centrale della motivazione è la portata applicativa del nuovo art. 21-ter D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 sul modello dell’art. 187-terdecies TUF in materia di market abuse, che disciplina il meccanismo di compensazione tra sanzione penale-tributaria e sanzione amministrativa da reato irrogate per i medesimi fatti. Per la Procura, il verbo “ridurre” utilizzato dalla norma non implica la sopravvivenza di una quota minima incomprimibile della sanzione residua: quando il carico afflittivo già sostenuto risulta sufficiente a soddisfare le esigenze preventive e rieducative perseguite dall’ordinamento, la riduzione può legittimamente condurre all’integrale assorbimento della sanzione successiva.
Applicando tali principi al caso concreto, la Procura ha ritenuto che la sanzione tributaria già applicata all’ente – formalmente qualificata come amministrativa, ma sostanzialmente penale alla luce dei criteri Engel – unitamente alle condotte riparatorie e organizzative medio tempore poste in essere dalla società, esaurisca integralmente lo “spazio sanzionatorio residuo” riferibile all’illecito 231. Tra tali condotte, il provvedimento valorizza l’internalizzazione di numerosi lavoratori, la cessazione dei rapporti con i fornitori coinvolti nelle contestazioni, l’adozione di nuove procedure di selezione e monitoraggio dei fornitori, l’aggiornamento del modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e il rafforzamento dei sistemi di controllo interno.
Ne consegue, secondo la Procura Generale, che l’applicazione di un’ulteriore sanzione amministrativa da reato non aggiungerebbe alcun effetto preventivo o rieducativo apprezzabile, ma determinerebbe un ingiustificato incremento dell’afflittività complessiva e una duplicazione sanzionatoria non più giustificata dalla tutela di ulteriori interessi, come tale incompatibile con gli artt. 50 CDFUE e 4 Prot. n. 7 CEDU. Il visto all’archiviazione del procedimento è stato pertanto apposto ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. n. 231/2001.
Il provvedimento, applicativo del nuovo art. 21-ter D.Lgs. n. 74/2000, conferma la progressiva valorizzazione, anche in ambito 231, delle condotte riparatorie e organizzative dell’ente quale parametro del giudizio di proporzionalità della risposta sanzionatoria complessiva.
La decisione si inserisce così nel più ampio percorso di adeguamento del sistema sanzionatorio tributario e para-penale ai principi elaborati dalla giurisprudenza europea e costituzionale, offrendo alle imprese un ulteriore, concreto incentivo all’adozione tempestiva di condotte riparatorie e al rafforzamento dei propri assetti organizzativi e di controllo interno.


