- Milano
- 09/07/2026
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RESPONSABILITÀ 231: LA CASSAZIONE RAFFORZA LA CENTRALITÀ DELLA COLPA DI ORGANIZZAZIONE
La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 24402/2026, torna su un tema centrale della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001: l’illecito dell’ente non può essere affermato come conseguenza automatica del reato commesso dalla persona fisica.
La Corte ribadisce il rifiuto di una responsabilità “di rimbalzo” dell’ente e riafferma la necessità di un accertamento autonomo dei presupposti dell’illecito 231.
In particolare, interesse o vantaggio non possono essere presunti, ma devono essere verificati in modo concreto, attraverso l’individuazione dell’utilità effettivamente perseguita o conseguita dall’ente. La Cassazione ricorda, infatti, che il d.lgs. 231/2001 ha “consapevolmente rifiutato l’adozione di un criterio di imputazione dell’illecito dell’ente fondato sulla mera commissione del reato presupposto”, introducendo invece “una forma di responsabilità dell’ente del tutto autonoma”.
Ancora più significativo è il passaggio sulla colpa di organizzazione, che la Cassazione qualifica come elemento distinto dalla colpa della persona fisica e come profilo che “caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo”. Nel caso esaminato, la Corte ha censurato la decisione di merito proprio perché aveva “integralmente obliterato la verifica della colpa di organizzazione”.
La decisione si colloca nella stessa traiettoria sistematica della proposta di riforma elaborata dal Tavolo tecnico coordinato da Giorgio Fidelbo, che punta a elevare la colpa di organizzazione a elemento costitutivo dell’illecito dell’ente. La Relazione conclusiva evidenzia infatti che l’ente risponde quando il reato-presupposto, commesso nel suo interesse o vantaggio, sia stato “determinato o agevolato” dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione del modello organizzativo.
La proposta valorizza, inoltre, l’intero sistema dei controlli interni, inteso come insieme degli strumenti diretti a individuare, monitorare, misurare e mitigare i rischi d’impresa, compresi quelli normativi. In questa prospettiva, assumono rilievo i controlli di primo, secondo e terzo livello, chiamati a operare in modo sinergico nella prevenzione dei rischi 231 e nella vigilanza sulla correttezza dei processi decisionali.
Assumono così rilievo centrale non solo il Modello 231, ma anche gli adeguati assetti organizzativi, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, i flussi informativi, le funzioni di compliance e internal audit, il ruolo dell’Organismo di Vigilanza Il procedimento 231 si conferma, così, sempre più come un giudizio sulla qualità dell’organizzazione aziendale: non basta che il Modello esista, ma occorre verificarne effettività, adeguatezza, concreta attuazione e capacità preventiva.
La sentenza n. 24402/2026 segna dunque un ulteriore passaggio dal modello della responsabilità riflessa a un accertamento sostanziale della capacità dell’impresa di prevenire, intercettare e correggere le proprie vulnerabilità organizzative.


