Con l’informazione provvisoria n. 18/2025 dell’11 dicembre scorso, le Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione, hanno composto il contrasto giurisprudenziale sui presupposti del controllo giudiziario volontario, affermando che il giudice della prevenzione deve sempre accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa e non può applicare il controllo giudiziario volontario in assenza di tale presupposto.
In attesa del deposito delle motivazioni, la pronuncia delle Sezioni Unite consente già oggi alcune riflessioni di sistema. La soluzione adottata si inserisce, infatti, in un percorso interpretativo che trova le proprie radici nella storia e nella funzione del controllo giudiziario, concepito come strumento di prevenzione calibrato su situazioni di condizionamento mafioso non strutturale e orientato alla salvaguardia della continuità economica.
Il controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 (cd. codice antimafia) è una misura di prevenzione patrimoniale a carattere non ablativo, che trova applicazione quando sia desumibile il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idoneo a condizionare l’attività dell’impresa, nei casi in cui l’agevolazione rivesta il carattere dell’occasionalità.
Il controllo è articolato in due forme diverse: una più mite, che si sostanzia in meri obblighi di comunicazione periodica di atti di disposizione patrimoniale o di altri atti o contratti individuati dal tribunale (comma 2, lett. a), e una più incisiva, che si traduce nella costituzione di un vero e proprio presidio di vigilanza, sotto l’egida di un controllore giudiziario incaricato di supervisionare “da vicino” l’attività di impresa e di riferirne, con cadenza almeno bimestrale, al giudice delegato e al pubblico ministero (comma 2, lett. b).
Il controllore giudiziario affianca l’imprenditore quale presidio esterno di legalità, senza sostituirsi alla gestione, svolgendo funzioni di vigilanza, verifica dell’attuazione delle prescrizioni e supporto nel rafforzamento degli assetti organizzativi e di governance. L’intervento, di durata compresa tra uno e tre anni, è finalizzato a favorire la bonifica delle criticità emerse e il recupero della piena autonomia operativa dell’impresa, consentendo al tribunale della prevenzione di operare sulla base di una conoscenza più approfondita delle condizioni concrete di funzionamento dell’azienda.
Il controllo giudiziario può essere disposto d’ufficio dal tribunale (comma 1) ovvero, su richiesta dell’impresa destinataria di interdittiva antimafia (comma 6), che abbia proposto ricorso innanzi al TAR competente avverso il provvedimento prefettizio. In tale ipotesi, l’ammissione al controllo giudiziario determina la sospensione degli effetti interdittivi dell’informazione antimafia, i quali – come noto – precludono all’impresa la possibilità di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione, nonché di accedere a finanziamenti, contributi e agevolazioni pubbliche.
A fronte di questa cornice ricostruttiva, il nodo interpretativo che ha animato il dibattito giurisprudenziale negli ultimi anni riguarda la possibilità di accedere al controllo giudiziario volontario anche in assenza di un accertato pericolo di infiltrazione mafiosa.
Sul punto si sono progressivamente delineati due orientamenti contrapposti.
Un primo orientamento, espresso dalla Sesta Sezione penale, ha ritenuto che il controllo giudiziario volontario possa essere attivato sulla base del solo presupposto dell’interdittiva antimafia e della sua impugnazione, senza necessità di un autonomo accertamento del pericolo di infiltrazione mafiosa, neppure in forma occasionale. Tale lettura mira a evitare una sovrapposizione tra il sindacato del giudice della prevenzione e quello del giudice amministrativo. In questa prospettiva, l’istituto è valorizzato quale strumento di bonifica organizzativa e di sospensione degli effetti interdittivi nelle more del giudizio amministrativo, ed è stato accostato, per carattere volontario e finalità, alla messa alla prova. Il requisito dell’occasionalità dell’infiltrazione opererebbe come limite solo nei casi di rischio mafioso grave e strutturato, mentre la assenza di pericolo non dovrebbe precludere l’accesso alla misura. Una lettura restrittiva determinerebbe, infatti, una irragionevole disparità di trattamento, penalizzando le imprese più sane rispetto a quelle caratterizzate da profili di contaminazione ritenuti emendabili, con conseguente sacrificio dell’equilibrio tra tutela del mercato e libertà d’impresa.
Una diversa linea interpretativa, fatta propria dalla Prima e dalla Quinta Sezione penale, afferma che il controllo giudiziario, anche nella forma volontaria, presuppone sempre l’accertamento di un pericolo di infiltrazione mafiosa, sia pure occasionale. In mancanza di tale presupposto, il giudice della prevenzione può legittimamente rigettare la richiesta, senza neppure essere tenuto a motivare in ordine alla bonificabilità dell’impresa, poiché l’assenza del rischio rende inapplicabile l’istituto in radice. Il controllo giudiziario non muta natura a seconda che sia attivato d’ufficio o su istanza di parte, ma si inserisce in un sistema unitario di misure di prevenzione patrimoniale, nel quale i presupposti applicativi non possono essere letti in modo frammentario o atomistico nel passaggio dal comma 1 al comma 6 della norma.
Il contrasto interpretativo è stato formalmente rimesso alle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 24672, con la quale, all’udienza del 30 aprile 2025, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha sollevato la questione se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione, una volta accertata la sussistenza dell’informazione antimafia interdittiva e la pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba limitarsi a valutare il carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa e le concrete possibilità di riallineamento dell’impresa al contesto economico sano, ovvero possa estendere il proprio sindacato alla verifica della sussistenza dell’infiltrazione mafiosa, presupposto del provvedimento prefettizio, fino al punto di negare il controllo giudiziario richiesto volontariamente dall’impresa in caso di esito negativo di tale valutazione.
La decisione delle Sezioni Unite si colloca agli antipodi dell’impostazione estensiva della Sesta Sezione, incidendo in modo significativo sulla fisionomia del controllo giudiziario volontario. L’istituto viene ricondotto entro un perimetro applicativo più rigoroso, risultando accessibile solo in presenza di un accertato pericolo di infiltrazione mafiosa, sia pure occasionale, e non più utilizzabile quale strumento di emersione e riallineamento anticipato per imprese che intendano dimostrare la propria estraneità a contesti illeciti.
Si tratta di una svolta interpretativa di rilievo, le cui conseguenze non sono marginali. Nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, l’informazione interdittiva antimafia produce infatti effetti immediati e potenzialmente irreversibili sull’operatività dell’impresa. L’interpretazione accolta dalle Sezioni Unite comporta, quindi, una sensibile riduzione dell’area di operatività del controllo giudiziario volontario e solleva interrogativi sotto il profilo della coerenza complessiva del sistema, poiché l’impresa ritenuta bonificabile in presenza di elementi di condizionamento mafioso può accedere allo strumento di prevenzione, mentre quella giudicata estranea a tali dinamiche resta esposta agli effetti interdittivi del provvedimento prefettizio.
Al tempo stesso, non può trascurarsi l’argomento – valorizzato da parte della dottrina che sostiene l’opzione ermeneutica accolta dalle Sezioni Unite – secondo cui non sarebbe coerente con l’architettura del sistema di prevenzione addossare al giudice della prevenzione il rischio di incidere sull’operatività di un’impresa non infiltrata. Tale rischio, secondo questa prospettiva, dovrebbe essere valutato prioritariamente in sede amministrativa, al momento dell’adozione dell’interdittiva, e successivamente dal giudice amministrativo chiamato a verificarne la legittimità.
Proprio questo quadro evidenzia la presenza di un vuoto di tutela sistemico, che difficilmente può essere colmato sul solo piano interpretativo. La gestione di istituti che incidono su diritti fondamentali richiede scelte regolatorie chiare, capaci di bilanciare in modo esplicito le esigenze di sicurezza pubblica con la tutela della libertà economica. In questa prospettiva, appare auspicabile un intervento del legislatore volto ad individuare strumenti idonei a riequilibrare gli effetti afflittivi delle interdittive antimafia e a disciplinare in modo più puntuale gli spazi di intervento giudiziario, evitando disarmonie applicative e garantendo un assetto coerente con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e certezza del diritto.


