In attesa della pubblicazione delle Linee Guida che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è in procinto di emettere in tema di whistleblowing, diamo notizia che il 27 novembre u.s. il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha reso pubblico il suo parere sulle stesse (n. 581 del 9 ottobre 2025).
A fronte di una generale favore sul progetto dell’ANAC, il Garante si sofferma sui canali interni delle procedure di segnalazione. In particolare, la posta elettronica viene ritenuta «di per sé non adeguata» a garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante.
Si precisa come, di regola, i sistemi informatici di gestione delle utenze di posta elettronica (anche certificata) conservino metadati e log relativi all’invio dei messaggi. Questa pratica, che è preventiva e generalizzata nei sistemi in uso, crea il rischio che si possa risalire (pur indirettamente) all’identità del segnalante.
Il Garante segnala che il pericolo è accentuato quando, come di frequente accade, la casella di posta elettronica utilizzata per la segnalazione sia quella fornita dal datore di lavoro. Peraltro, il pericolo diviene generico ogniqualvolta l’accesso a qualsiasi canale di segnalazione avvenga attraverso una rete interna del datore di lavoro.
Condimento, lo stesso parare fa presente come le illustrate incompatibilità non siano assolute. Infatti, è possibile che in sede di definizione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, vengano adottate specifiche contromisure tecniche e organizzative adatte a sterilizzare questi rischi (cifratura dei dati e dei log e adozione di altri sistemi volti specificamente a garantire l’anonimato nell’adozione di tali sistemi).
Oltre all’importanza pratica derivante dall’ubiquità dei sistemi di posta elettronica e di reti interne agli enti, il tema è di estremo rilievo giuridico in ragione della centralità che d.lgs. n. 24/2023 ha conferito al whistleblowing.
Come noto, nel dare attuazione alla direttiva 2019/1937/UE, l’art. 4 del d.lgs. n. 24/2023 ha inserito il comma 2-bis nell’art. 6 del d.lgs. 231/2001 rendendo i canali di segnalazione interna elementi imprescindibili dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal decreto.
Il combinato disposto dell’elemento prasseologico e legale comporta che, alla luce delle indicazioni contenute nel parere del Garante della Privacy, le imminenti Linee Guida dell’ANAC in materia di procedure di segnalazione interna possano avere un forte impatto sui canali di whistleblowing attualmente utilizzati dalle imprese italiane.
Lo Studio Vulcano mette a disposizione la sua esperienza pluriennale nell’aggiornamento dei Modelli 231 e nella gestione delle procedure di segnalazione — anche in contesti complessi e labour-intensive — per accompagnare le aziende nel processo di allineamento tra compliance, tutela della riservatezza e continuità del business.


